Art. 1621 c.c. Riparazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese, durante l’affitto, le riparazioni straordinarie. Le altre sono a carico dell’affittuario.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.