Art. 1624 c.c. Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.
2. La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.