Art. 1624 c.c. Divieto di subaffitto. Cessione dell’affitto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’affittuario non può subaffittare la cosa senza consenso del locatore.

2. La facoltà di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare; la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.