Art. 158 c.c. Separazione consensuale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.(70)

Testo in vigore dal 28 febbraio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (70)

La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 186 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1988, n. 8) ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 158 del codice civile, nella parte in cui non prevede che il decreto di omologazione della separazione consensuale costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’art. 2818 del codice civile”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.