Art. 149 c.c. Scioglimento del matrimonio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell’articolo 82 o dell’articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla morte di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.