Chiamata in giudizio del convenuto da parte dell’attore. Nel diritto romano, nel processo per lègis actiònesconsisteva nell’intimazione verbale dell’attore alla controparte di seguirlo davanti al tribunale del magistrato ed a tal fine poteva anche ricorrere all’uso della forza.
Successivamente, nel processo per formulas, la vocatio in ius sopravvisse come atto iniziale del processo, ma non era più consentito l’uso della forza: all’attore spettava solo un’azione penale contro il convenuto che rifiutasse di presentarsi in giudizio.