Art. 155 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (72)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19 - 27 luglio 1989, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31), ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 155, quarto comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione nella casa familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi”.