Art. 151 c.c. Separazione giudiziale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (12a)
La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 151, secondo comma, del Codice civile.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 151 c.c. disciplina la separazione giudiziale, cioè quella pronunciata dal giudice su domanda di uno dei coniugi in mancanza di accordo, distinta dalla separazione consensuale (art. 158 c.c.). La separazione non scioglie il matrimonio, ma ne sospende alcuni effetti, primo fra tutti il dovere di coabitazione, e costituisce di regola il presupposto per il successivo divorzio.
Il testo vigente risale alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha abbandonato il modello della separazione per colpa, fondata su un elenco di fatti tipici come l’adulterio, il cui secondo comma era già stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nel dicembre 1968. Al suo posto la riforma ha posto un criterio oggettivo, l’intollerabilità della convivenza, e ha relegato la valutazione delle responsabilità alla pronuncia eventuale di addebito. Sul piano processuale, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha ricondotto la separazione al rito unificato per persone, minorenni e famiglie e ha consentito di proporre nello stesso ricorso la domanda di divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.), per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
L’addebito richiede una domanda di parte e produce conseguenze patrimoniali tipiche: il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento, conservando solo gli alimenti (art. 156 c.c.), e perde i diritti successori verso l’altro, salvo l’assegno vitalizio se godeva degli alimenti (artt. 548 e 585 c.c.). L’addebito non incide invece sui provvedimenti per i figli, che seguono solo il loro interesse (artt. 337-bis e seguenti c.c.).
Profili applicativi
L’intollerabilità è oggi intesa in senso anche soggettivo: basta la disaffezione di uno solo dei coniugi, purché verificabile attraverso fatti obiettivi, come la proposizione e la coltivazione della domanda e l’esito negativo del tentativo di conciliazione. La separazione si configura così come un diritto del coniuge che non intende proseguire la convivenza, e la sua richiesta non può di per sé fondare un addebito.
L’addebito è invece il terreno del contenzioso. Non basta provare la violazione di un dovere coniugale: occorre dimostrarne l’efficacia causale nel determinare l’intollerabilità della convivenza, sulla base di una valutazione comparativa delle condotte di entrambi i coniugi. Alcune violazioni, come l’infedeltà e l’abbandono del domicilio senza giusta causa, fanno presumere il nesso causale; spetta allora all’altro coniuge provare che la crisi era già in atto o che l’allontanamento era giustificato. Le violenze fisiche e morali fondano di per sé l’addebito, senza necessità di comparazione con il comportamento della vittima. Errore frequente è chiedere l’addebito senza allegare elementi sulla cronologia della crisi, oppure fondarlo su tratti caratteriali già noti prima del matrimonio. Per l’esame dei singoli doveri e della loro rilevanza risarcitoria si rinvia al commento all’art. 143 c.c.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 151 c.c. presuppone l’art. 143 c.c., che individua i doveri la cui violazione fonda l’addebito, e l’art. 146 c.c. sull’allontanamento dalla residenza familiare. Gli effetti patrimoniali sono regolati dall’art. 156 c.c. (assegno e alimenti) e, sul piano successorio, dagli artt. 548 e 585 c.c.; la separazione determina lo scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.). La separazione consensuale è disciplinata dall’art. 158 c.c.; i provvedimenti sui figli seguono gli artt. 337-bis e seguenti c.c. La separazione è presupposto del divorzio ai sensi dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. Il procedimento si svolge secondo gli artt. 473-bis e seguenti c.p.c., in particolare gli artt. 473-bis.47 e seguenti.