Art. 151 c.c. Separazione giudiziale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

2. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Note di aggiornamento

Aggiornamento (12a)

La Corte Costituzionale con sentenza 16-19 dicembre 1968 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1968 n. 329) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 151, secondo comma, del Codice civile.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 151 c.c. disciplina la separazione giudiziale, cioè quella pronunciata dal giudice su domanda di uno dei coniugi in mancanza di accordo, distinta dalla separazione consensuale (art. 158 c.c.). La separazione non scioglie il matrimonio, ma ne sospende alcuni effetti, primo fra tutti il dovere di coabitazione, e costituisce di regola il presupposto per il successivo divorzio.

Il testo vigente risale alla riforma del diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151), che ha abbandonato il modello della separazione per colpa, fondata su un elenco di fatti tipici come l’adulterio, il cui secondo comma era già stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nel dicembre 1968. Al suo posto la riforma ha posto un criterio oggettivo, l’intollerabilità della convivenza, e ha relegato la valutazione delle responsabilità alla pronuncia eventuale di addebito. Sul piano processuale, il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha ricondotto la separazione al rito unificato per persone, minorenni e famiglie e ha consentito di proporre nello stesso ricorso la domanda di divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.), per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023.

Contenuto della disposizione

  • Presupposti della separazione (primo comma): fatti, anche indipendenti dalla volontà dei coniugi, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole. Non occorre una colpa né un conflitto bilaterale.
  • Addebito (secondo comma): pronunciando la separazione, il giudice dichiara, se richiesto e se ne ricorrono le circostanze, a quale coniuge sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio, cioè quelli dell’art. 143 c.c.: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, coabitazione, contribuzione.

L’addebito richiede una domanda di parte e produce conseguenze patrimoniali tipiche: il coniuge cui è addebitata la separazione perde il diritto all’assegno di mantenimento, conservando solo gli alimenti (art. 156 c.c.), e perde i diritti successori verso l’altro, salvo l’assegno vitalizio se godeva degli alimenti (artt. 548 e 585 c.c.). L’addebito non incide invece sui provvedimenti per i figli, che seguono solo il loro interesse (artt. 337-bis e seguenti c.c.).

Profili applicativi

L’intollerabilità è oggi intesa in senso anche soggettivo: basta la disaffezione di uno solo dei coniugi, purché verificabile attraverso fatti obiettivi, come la proposizione e la coltivazione della domanda e l’esito negativo del tentativo di conciliazione. La separazione si configura così come un diritto del coniuge che non intende proseguire la convivenza, e la sua richiesta non può di per sé fondare un addebito.

L’addebito è invece il terreno del contenzioso. Non basta provare la violazione di un dovere coniugale: occorre dimostrarne l’efficacia causale nel determinare l’intollerabilità della convivenza, sulla base di una valutazione comparativa delle condotte di entrambi i coniugi. Alcune violazioni, come l’infedeltà e l’abbandono del domicilio senza giusta causa, fanno presumere il nesso causale; spetta allora all’altro coniuge provare che la crisi era già in atto o che l’allontanamento era giustificato. Le violenze fisiche e morali fondano di per sé l’addebito, senza necessità di comparazione con il comportamento della vittima. Errore frequente è chiedere l’addebito senza allegare elementi sulla cronologia della crisi, oppure fondarlo su tratti caratteriali già noti prima del matrimonio. Per l’esame dei singoli doveri e della loro rilevanza risarcitoria si rinvia al commento all’art. 143 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 29 aprile 2015, n. 8713: l’intollerabilità va apprezzata anche alla luce di elementi soggettivi, essendo un fatto psicologico individuale; se ricorre anche per un solo coniuge, questi ha diritto alla separazione e la sua domanda non può essere ragione di addebito.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 5 agosto 2020, n. 16698: la frattura può dipendere dalla disaffezione di una sola parte, verificabile in base a fatti obiettivi; è però incompatibile con l’intollerabilità la dichiarazione del richiedente di voler tornare a vivere con l’altro coniuge, e i litigi tra i figli non bastano.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 gennaio 2026, n. 1875: l’addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali, ma richiede l’accertamento della sua efficacia causale; l’abbandono del tetto coniugale integra di per sé l’addebito, salvo prova, a carico di chi se ne è allontanato, della giusta causa o della preesistente intollerabilità; i normali contrasti della vita matrimoniale non equivalgono a una crisi già irreversibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 marzo 2025, n. 8071: l’anteriorità della crisi esclude il nesso causale ed è eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio se allegata e provata; la tolleranza dell’altro coniuge non elimina l’illiceità della condotta, ma può essere indice che l’affetto era già venuto meno.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 maggio 2023, n. 15144: le reiterate violenze fisiche e morali fondano da sole sia la separazione sia l’addebito al loro autore, senza comparazione con il comportamento della vittima; non possono invece fondare l’addebito tratti di personalità dell’altro coniuge già noti prima delle nozze. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2012, n. 2059: l’infedeltà, se provata, fa presumere l’intollerabilità e grava su chi resiste la prova della preesistenza di una crisi irreversibile; l’abbandono volontario e definitivo del domicilio, senza previa domanda di separazione, pone direttamente fine alla convivenza e non richiede ulteriore prova del nesso causale.

Rapporti con altre norme

L’art. 151 c.c. presuppone l’art. 143 c.c., che individua i doveri la cui violazione fonda l’addebito, e l’art. 146 c.c. sull’allontanamento dalla residenza familiare. Gli effetti patrimoniali sono regolati dall’art. 156 c.c. (assegno e alimenti) e, sul piano successorio, dagli artt. 548 e 585 c.c.; la separazione determina lo scioglimento della comunione legale (art. 191 c.c.). La separazione consensuale è disciplinata dall’art. 158 c.c.; i provvedimenti sui figli seguono gli artt. 337-bis e seguenti c.c. La separazione è presupposto del divorzio ai sensi dell’art. 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898. Il procedimento si svolge secondo gli artt. 473-bis e seguenti c.p.c., in particolare gli artt. 473-bis.47 e seguenti.