Art. 156 c.c. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.
2. L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.
3. Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
5. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
6. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
7. Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (8)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 maggio 1966, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 28/5/1966, n. 131), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, primo comma, del Codice civile, nella parte in cui pone a carico del marito, in regime di separazione consensuale senza colpa di nessuno dei coniugi, l’obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita, indipendentemente dalle condizioni economiche di costei”.
Aggiornamento (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno-13 luglio 1970, n. 128 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177), ha dichiarato “illegittimità costituzionale dell’art. 156, quinto comma, del codice civile, nella parte in cui esclude la pretesa della moglie a non usare il cognome del marito, in regime di separazione per colpa di quest’ultimo, nel caso che da quell’uso possa derivarle un pregiudizio”.
Aggiornamento (36)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 18 aprile 1974, n. 99 (in G.U. 1a s.s. 24/4/1974, n. 107), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 156, primo comma, del codice civile nella parte in cui, disponendo che per i coniugi consensualmente separati perduri l’obbligo reciproco di fedeltà, non limita quest’ultimo al dovere di astenersi da quei comportamenti che, per il concorso di determinate circostanze, siano idonei a costituire ingiuria grave all’altro coniuge”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 156 c.c. disciplina gli effetti della separazione personale sui rapporti patrimoniali tra i coniugi e, in particolare, il diritto del coniuge economicamente più debole a ricevere un assegno di mantenimento. La separazione non scioglie il matrimonio: sospende i doveri personali di convivenza, fedeltà e collaborazione, ma lascia in vita il dovere di assistenza materiale previsto dall’art. 143 c.c. L’assegno di mantenimento è la forma che quel dovere assume quando la convivenza è cessata.
Il testo vigente è il risultato del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia), come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha abrogato i commi quarto, quinto e sesto dell’articolo, relativi alle garanzie, all’ipoteca, al sequestro e al pagamento diretto da parte dei terzi, applicabili ai procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023. Quei contenuti sono confluiti, con integrazioni, negli artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c., nel quadro del rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie; ai procedimenti pendenti a quella data continua ad applicarsi la disciplina anteriore.
Contenuto della disposizione
Il diritto all’assegno presuppone tre elementi:
Il terzo comma fa salvo l’obbligo alimentare degli artt. 433 ss. c.c., che opera anche a favore del coniuge cui sia addebitata la separazione, se versa in stato di bisogno. L’ultimo comma consente al giudice, su istanza di parte, di revocare o modificare i provvedimenti quando sopravvengano giustificati motivi, cioè fatti nuovi che alterino l’equilibrio economico accertato.
Profili applicativi
Il punto più rilevante è la differenza tra assegno di separazione e assegno divorzile. Per quest’ultimo le Sezioni Unite hanno abbandonato il parametro del tenore di vita, privilegiando una funzione assistenziale, compensativa e perequativa; per l’assegno di separazione, invece, il riferimento al tenore di vita matrimoniale resta centrale, perché il vincolo non è sciolto. Il giudice deve quindi ricostruire anzitutto il tenore di vita della coppia e poi verificare se i redditi del richiedente siano sufficienti a conservarlo; non basta una comparazione meramente ragionieristica dei redditi.
Il tenore di vita si misura sulle potenzialità economiche complessive della famiglia, non sull’uso concreto che delle risorse si sia fatto: un regime di vita parsimonioso imposto da un coniuge non riduce l’assegno. Occorre considerare anche il patrimonio, mobiliare e immobiliare, e gli altri elementi economicamente apprezzabili, tra cui l’assegnazione della casa familiare, il cui godimento ha un valore economico. La capacità lavorativa del richiedente rileva se concreta e attuale, non se affermata in astratto sulla base di esperienze passate.
Sul piano probatorio, chi chiede l’assegno deve dimostrare il tenore di vita e la propria situazione; il giudice può ricostruire presuntivamente il tenore di vita dai redditi dell’obbligato e disporre indagini tributarie. I provvedimenti economici, anche temporanei, sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l’ipoteca giudiziale (art. 473-bis.36 c.p.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 143 c.c. fonda il dovere di assistenza materiale; l’art. 151 c.c. disciplina separazione e addebito, presupposto negativo dell’assegno, mentre gli artt. 433 ss. c.c. regolano gli alimenti. Il mantenimento dei figli è disciplinato dagli artt. 316-bis e 337-ter c.c., e l’art. 337-sexies c.c. attribuisce rilievo economico all’assegnazione della casa familiare. L’assegno divorzile è previsto dall’art. 5, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898. Sul piano processuale, gli artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c. disciplinano garanzie, sequestro e pagamento diretto del terzo, e l’art. 473-bis.29 c.p.c. la revisione dei provvedimenti. La violazione degli obblighi di assistenza può integrare il reato dell’art. 570-bis c.p.