Art. 150 c.c. Separazione personale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È ammessa la separazione personale dei coniugi.

2. La separazione può essere giudiziale o consensuale.

3. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o la omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.