Art. 148 c.c. Concorso negli oneri
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.
1. I coniugi devono adempiere l’obbligo di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316-bis.
Testo in vigore dal 7 febbraio 2014
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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