Art. 1450 c.c. Offerta di modificazione del contratto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
1. Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1450 c.c. consente al contraente contro il quale è chiesta la rescissione di evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo a equità. La norma esprime il principio di conservazione del contratto: poiché la rescissione reagisce all’iniquità dello scambio, non vi è ragione di sciogliere il vincolo se lo squilibrio viene eliminato. La parte avvantaggiata può così scegliere tra la perdita del contratto e il riequilibrio delle prestazioni, e il contraente leso ottiene comunque la tutela del proprio interesse a uno scambio equo.
Lo strumento, noto come reductio ad aequitatem, trova un parallelo nell’art. 1467, terzo comma, c.c. per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e nell’art. 1432 c.c. per l’annullamento per errore. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Gli elementi della norma sono i seguenti:
L’offerta ha natura sostanziale e negoziale: può essere formulata prima del giudizio, nel corso di esso o in un processo separato, purché provenga dalla parte o da un procuratore munito di poteri idonei. Non è soggetta alle preclusioni previste per le domande giudiziali, ma trova un limite nel passaggio in giudicato della sentenza di rescissione.
Profili applicativi
La questione più rilevante è la misura dell’offerta. Secondo l’orientamento prevalente, per evitare la rescissione per lesione non basta riportare la sproporzione al di sotto della metà: occorre eliminare integralmente la lesione, versando la differenza tra il valore del bene e il corrispettivo pattuito. Ritenere sufficiente una somma minore consentirebbe al contraente che ha approfittato dello stato di bisogno di conservare il bene a condizioni ancora vantaggiose, vanificando il rimedio. Il supplemento costituisce un debito di valore, da adeguare alla svalutazione monetaria, e il giudice che rimette la determinazione al momento della decisione deve stimare il bene all’attualità.
L’offerta può anche limitarsi a chiedere al giudice di determinare la modifica in base agli elementi accertati in giudizio; in tal caso il giudice, se la somma eventualmente indicata è insufficiente, deve provvedere a integrarla. Se invece la parte confina l’offerta entro un importo preciso, il giudice non può superarlo. Errore frequente del convenuto è indicare una cifra rigida senza chiedere, in subordine, la determinazione giudiziale della somma congrua: se quella cifra si rivela insufficiente, la rescissione viene pronunciata.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1450 c.c. si applica sia alla rescissione per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) sia a quella per lesione (art. 1448 c.c.), e si coordina con l’art. 1449 c.c. sulla prescrizione e con l’art. 1451 c.c., che esclude la convalida del contratto rescindibile: la riduzione a equità è dunque l’unico modo per conservarlo. Strumenti analoghi sono l’offerta di modificare equamente le condizioni nella risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467, terzo comma, c.c.), con la differenza che lì basta riportare il contratto entro l’alea normale, l’offerta di eseguire il contratto come voluto dall’errante (art. 1432 c.c.) e, nella divisione, il supplemento della quota che impedisce la rescissione (art. 767 c.c.).