Art. 1450 c.c. Offerta di modificazione del contratto

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il contraente contro il quale è domandata la rescissione può evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente per ricondurlo ad equità.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1450 c.c. consente al contraente contro il quale è chiesta la rescissione di evitarla offrendo una modificazione del contratto sufficiente a ricondurlo a equità. La norma esprime il principio di conservazione del contratto: poiché la rescissione reagisce all’iniquità dello scambio, non vi è ragione di sciogliere il vincolo se lo squilibrio viene eliminato. La parte avvantaggiata può così scegliere tra la perdita del contratto e il riequilibrio delle prestazioni, e il contraente leso ottiene comunque la tutela del proprio interesse a uno scambio equo.

Lo strumento, noto come reductio ad aequitatem, trova un parallelo nell’art. 1467, terzo comma, c.c. per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e nell’art. 1432 c.c. per l’annullamento per errore. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Gli elementi della norma sono i seguenti:

  • il soggetto: l’offerta proviene dal contraente contro cui è domandata la rescissione, cioè dalla parte che ha tratto vantaggio dallo squilibrio; il contraente leso non può pretenderla, né il giudice disporla d’ufficio;
  • il contenuto: la modificazione deve essere sufficiente a ricondurre il contratto a equità; nella vendita consiste di regola nel pagamento di un supplemento di prezzo, ma può riguardare qualunque clausola;
  • l’effetto: se l’offerta è idonea, la rescissione non può essere pronunciata e il contratto resta in vita con il contenuto modificato.

L’offerta ha natura sostanziale e negoziale: può essere formulata prima del giudizio, nel corso di esso o in un processo separato, purché provenga dalla parte o da un procuratore munito di poteri idonei. Non è soggetta alle preclusioni previste per le domande giudiziali, ma trova un limite nel passaggio in giudicato della sentenza di rescissione.

Profili applicativi

La questione più rilevante è la misura dell’offerta. Secondo l’orientamento prevalente, per evitare la rescissione per lesione non basta riportare la sproporzione al di sotto della metà: occorre eliminare integralmente la lesione, versando la differenza tra il valore del bene e il corrispettivo pattuito. Ritenere sufficiente una somma minore consentirebbe al contraente che ha approfittato dello stato di bisogno di conservare il bene a condizioni ancora vantaggiose, vanificando il rimedio. Il supplemento costituisce un debito di valore, da adeguare alla svalutazione monetaria, e il giudice che rimette la determinazione al momento della decisione deve stimare il bene all’attualità.

L’offerta può anche limitarsi a chiedere al giudice di determinare la modifica in base agli elementi accertati in giudizio; in tal caso il giudice, se la somma eventualmente indicata è insufficiente, deve provvedere a integrarla. Se invece la parte confina l’offerta entro un importo preciso, il giudice non può superarlo. Errore frequente del convenuto è indicare una cifra rigida senza chiedere, in subordine, la determinazione giudiziale della somma congrua: se quella cifra si rivela insufficiente, la rescissione viene pronunciata.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 29 novembre 2016, n. 24247: l’offerta, avendo natura sostanziale, può essere formulata in tutto il corso del giudizio, anche in appello o in separato processo, fino al giudicato sulla rescissione; il supplemento di prezzo deve eliminare totalmente la lesione ed è pari alla differenza tra valore accertato e corrispettivo, quale debito di valore rivalutabile con interessi compensativi.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 8 marzo 2024, n. 6311: l’offerta può rimettere la determinazione al giudice, che in tal caso può integrare la somma ritenuta inadeguata; la rimessione cessa, però, quando la parte confini successivamente la domanda entro una precisa quantificazione, come era avvenuto nella specie.
  • Cassazione civile, sez. II, 28 febbraio 2013, n. 5050: l’offerta formulata nel corso del giudizio può limitarsi a chiedere la determinazione al giudice in base a elementi oggettivi da accertare; il giudice deve allora stabilire il prezzo secondo il valore del bene all’attualità, cioè al momento della decisione.
  • Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 2014, n. 10976: il giudice che ritenga insufficiente la somma specificamente offerta non può omettere di esaminare la richiesta, formulata in subordine, di riduzione a equità nella maggior misura determinata all’esito dell’istruttoria.
  • Cassazione civile, sez. II, 31 agosto 2018, n. 21469: l’offerta, pur sottratta alle preclusioni processuali, trova un limite invalicabile nel passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la rescissione, dopo il quale non è più proponibile, neppure in un nuovo giudizio.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 dicembre 1988, n. 6630: l’offerta è dichiarazione di volontà negoziale che può essere contenuta in una domanda giudiziale, purché riconducibile alla parte mediante la sua sottoscrizione o una procura speciale al difensore.

Rapporti con altre norme

L’art. 1450 c.c. si applica sia alla rescissione per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) sia a quella per lesione (art. 1448 c.c.), e si coordina con l’art. 1449 c.c. sulla prescrizione e con l’art. 1451 c.c., che esclude la convalida del contratto rescindibile: la riduzione a equità è dunque l’unico modo per conservarlo. Strumenti analoghi sono l’offerta di modificare equamente le condizioni nella risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467, terzo comma, c.c.), con la differenza che lì basta riportare il contratto entro l’alea normale, l’offerta di eseguire il contratto come voluto dall’errante (art. 1432 c.c.) e, nella divisione, il supplemento della quota che impedisce la rescissione (art. 767 c.c.).