Art. 1449 c.c. Prescrizione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione di rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; ma se il fatto costituisce reato, si applica l’ultimo comma dell’art. 2947.
2. La rescindibilità del contratto non può essere opposta in via di eccezione quando l’azione è prescritta.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1449 c.c. fissa il termine di prescrizione dell’azione di rescissione, comune alla rescissione per stato di pericolo (art. 1447 c.c.) e a quella per lesione (art. 1448 c.c.). Il termine è particolarmente breve, un anno dalla conclusione del contratto, e rivela la diffidenza del legislatore verso un rimedio che incide sull’equilibrio economico liberamente concordato: chi lamenta l’iniquità del contratto deve attivarsi rapidamente, perché la certezza dei rapporti impone che lo squilibrio non possa essere rimesso in discussione a distanza di anni.
Il rigore è temperato quando il fatto costituisce reato: in questo caso la gravità della condotta giustifica un termine più lungo. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma contiene due regole:
Il secondo comma esclude, per la rescissione, il principio della perpetuità dell’eccezione: quando l’azione è prescritta, la rescindibilità non può essere opposta neppure in via di eccezione. Il contraente leso, convenuto per l’esecuzione dopo un anno, non può quindi difendersi invocando la lesione. La scelta segna una netta differenza rispetto all’annullabilità, che l’art. 1442, ultimo comma, c.c. consente di opporre in ogni tempo.
Profili applicativi
Il primo problema riguarda il dies a quo nei contratti a formazione progressiva. Nel contratto preliminare il termine annuale decorre dalla sua conclusione; ma poiché lo squilibrio diventa attuale solo quando si pretende di stipulare il definitivo alle stesse condizioni, la rescissione del preliminare può essere chiesta in via riconvenzionale nel giudizio di esecuzione specifica promosso dalla controparte. Per il definitivo il termine decorre dalla sua stipula. Nei contratti sotto condizione sospensiva, in coordinamento con l’art. 2935 c.c., il termine decorre dall’avveramento.
Il secondo riguarda l’applicazione del termine più lungo. Non occorre una condanna penale, ma il giudice civile deve accertare, anche solo in via incidentale, l’esistenza del reato in tutti i suoi elementi; non basta allegare circostanze penalmente rilevanti estranee ai fatti posti a fondamento della domanda. Per l’usura è sufficiente l’oggettiva usurarietà delle condizioni economiche, indipendentemente da chi abbia preso l’iniziativa della negoziazione.
Il terzo riguarda le restituzioni: il diritto a ripetere la prestazione eseguita nasce con la sentenza costitutiva di rescissione, sicché la relativa prescrizione decorre dal suo passaggio in giudicato e non dalla stipula del contratto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1449 c.c. richiama l’art. 2947, ultimo comma, c.c. e, per esso, i termini di prescrizione dei reati previsti dal codice penale (art. 157 c.p.). Si contrappone all’art. 1442 c.c., che per l’annullamento prevede un termine quinquennale e l’eccezione perpetua, e all’art. 1422 c.c. sull’imprescrittibilità della nullità. Va coordinato con l’art. 2935 c.c. sulla decorrenza e con gli artt. 2943-2945 c.c. sull’interruzione. Per la rescissione della divisione l’art. 763, ultimo comma, c.c. prevede un termine di due anni dalla divisione. Completano la disciplina l’art. 1450 c.c. sull’offerta di riduzione a equità, l’art. 1451 c.c. sul divieto di convalida e l’art. 1452 c.c. sugli effetti verso i terzi.