Art. 1447 c.c. Contratto concluso in stato di pericolo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique, per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, può essere rescisso sulla domanda della parte che si è obbligata.
2. Il giudice nel pronunciare la rescissione, può, secondo le circostanze, assegnare un equo compenso all’altra parte per l’opera prestata.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1447 c.c. apre il capo VIII del titolo II del libro quarto, dedicato alla rescissione del contratto, e ne disciplina la prima ipotesi: il contratto concluso in stato di pericolo. La rescissione è un rimedio contro l’iniquità del contratto che dipende dalla situazione anomala in cui una parte si è trovata al momento della conclusione: il consenso esiste ed è libero sotto il profilo formale, ma è stato prestato in condizioni tali da indurre ad accettare un regolamento gravemente sbilanciato.
La ratio è la repressione dello sfruttamento: l’ordinamento non tollera che un contraente tragga profitto dalla necessità altrui di salvarsi da un pericolo per la persona, imponendo condizioni inique. A differenza della violenza (artt. 1434 e 1435 c.c.), qui non vi è una minaccia dell’altra parte: il pericolo nasce da circostanze esterne, e la controparte si limita a conoscerlo e a sfruttarlo. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo comma richiede quattro presupposti:
L’azione spetta alla sola parte che si è obbligata. Il secondo comma attribuisce al giudice, nel pronunciare la rescissione, la facoltà di assegnare all’altra parte un equo compenso per l’opera prestata: il soccorritore che ha preteso un corrispettivo esoso non perde ogni diritto, ma ottiene una remunerazione proporzionata all’attività svolta.
Profili applicativi
La norma ha un’applicazione pratica limitata. Le ipotesi di scuola riguardano il naufrago che promette una somma esorbitante al soccorritore, il malato che si obbliga verso chi gli procura cure urgenti a prezzo esoso, il genitore che accetta condizioni inique per salvare un figlio. Nel contenzioso, la rescissione per stato di pericolo è più spesso invocata in via subordinata alla domanda di annullamento per violenza, quando la parte deduce di avere subito pressioni ma non riesce a provare una minaccia specifica.
L’onere della prova grava sull’attore, che deve dimostrare tutti gli elementi, compresa la conoscenza del pericolo da parte della controparte e l’iniquità delle condizioni; la mancanza di uno solo di essi comporta il rigetto. L’azione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto, salvo il più lungo termine previsto se il fatto costituisce reato (art. 1449 c.c.); il contratto rescindibile non può essere convalidato (art. 1451 c.c.), ma la controparte può evitare la rescissione offrendo di ricondurlo a equità (art. 1450 c.c.). Errore frequente è confondere lo stato di pericolo, che attiene alla persona, con lo stato di bisogno economico, che rileva solo ai fini della rescissione per lesione (art. 1448 c.c.).
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1447 c.c. si distingue dalla violenza (artt. 1434-1438 c.c.), che presuppone una minaccia diretta a estorcere il consenso e determina l’annullabilità, e si affianca alla rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), che riguarda lo stato di bisogno economico e richiede una sproporzione oltre la metà. La disciplina comune è completata dagli artt. 1449-1452 c.c. su prescrizione, offerta di riduzione a equità, inammissibilità della convalida ed effetti verso i terzi. Lo stato di necessità come esimente della responsabilità è regolato dall’art. 2045 c.c. e dall’art. 54 c.p.; per il soccorso in mare e in aria il codice della navigazione prevede compensi di salvataggio che il giudice può ridurre se pattuiti sotto l’influenza del pericolo.