Art. 1448 c.c. Azione generale di rescissione per lesione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.

2. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.

4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.

5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1448 c.c. disciplina l’azione generale di rescissione per lesione, il rimedio che consente di sciogliere il contratto quando una parte, spinta dal proprio stato di bisogno, abbia accettato uno scambio gravemente sproporzionato di cui l’altra abbia approfittato. Il codice non tutela in via generale l’equilibrio economico tra le prestazioni, rimesso alla libera valutazione delle parti; interviene solo quando lo squilibrio sia eccessivo e derivi dallo sfruttamento di una situazione di debolezza.

La norma combina quindi un elemento oggettivo, la lesione, con due elementi soggettivi, lo stato di bisogno e l’approfittamento, e si distingue dalla rescissione per stato di pericolo (art. 1447 c.c.), che riguarda il pericolo per la persona e non richiede una soglia di sproporzione. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

Il primo e il secondo comma fissano tre requisiti, che devono ricorrere simultaneamente:

  • la lesione ultra dimidium: la sproporzione tra le prestazioni deve eccedere la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto; nella vendita, ad esempio, il prezzo pagato all’alienante deve essere inferiore alla metà del valore di mercato del bene;
  • lo stato di bisogno della parte danneggiata, inteso non come assoluta indigenza ma come situazione, anche contingente, di difficoltà economica che incide sulla libertà di determinarsi;
  • l’approfittamento: l’altra parte, consapevole dello stato di bisogno, deve averne tratto vantaggio.

Gli ultimi commi aggiungono tre regole. La lesione deve perdurare fino alla proposizione della domanda, sicché non è rescindibile il contratto il cui squilibrio sia nel frattempo venuto meno. Non sono rescindibili i contratti aleatori, nei quali l’incertezza dei vantaggi è insita nello scambio. Sono infine salve le norme speciali sulla rescissione della divisione (art. 763 c.c.), che prescinde dallo stato di bisogno e richiede una lesione oltre il quarto.

Profili applicativi

Il contenzioso riguarda soprattutto vendite immobiliari concluse da soggetti indebitati, spesso con acquirenti che conoscevano la loro situazione. Il valore di riferimento è quello che il bene avrebbe avuto in una normale contrattazione di mercato al tempo della stipula, tenendo conto di tutte le pattuizioni sul prezzo, comprese quelle accessorie. Per i contratti con corrispettivo in parte variabile, come la vendita con rendita vitalizia, la natura aleatoria va esclusa quando la componente incerta abbia un’incidenza modesta.

Lo stato di bisogno deve essere provato specificamente e non può essere desunto dalla sola sproporzione; deve inoltre trovarsi in rapporto di causa con la determinazione a contrarre. L’approfittamento non richiede un’attività volta a sollecitare il contratto, ma neppure coincide con la mera conoscenza del bisogno altrui: occorre che tale conoscenza sia stata la spinta psicologica a contrarre per trarne vantaggio. È esclusa, ad esempio, quando l’acquirente abbia inteso aiutare il venditore a estinguere i suoi debiti.

La mancanza di uno solo dei requisiti comporta il rigetto, senza necessità di indagare sugli altri. L’azione si prescrive in un anno (art. 1449 c.c.), la controparte può evitare la rescissione con l’offerta di riduzione a equità (art. 1450 c.c.) e le restituzioni richiedono una domanda specifica.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 12 giugno 2018, n. 15338: l’azione richiede la simultanea ricorrenza di sproporzione oltre la metà, stato di bisogno e approfittamento consapevole, tra i quali non vi è ordine di priorità; il valore va determinato secondo i prezzi di mercato al tempo della stipula e il giudice non può ricavare il nesso tra bisogno e determinazione a contrarre dalla sola condizione economica negativa del contraente.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 luglio 2019, n. 18747: i tre requisiti sono autonomi e vanno provati separatamente; la conoscenza dello stato di bisogno non prova di per sé l’approfittamento, che è incompatibile con la volontà dell’acquirente di contribuire al pagamento dei debiti dell’alienante.
  • Cassazione civile, sez. II, 1 febbraio 2010, n. 2328: lo stato di bisogno può consistere in un disagio economico contingente per carenza di liquidità, anche se causato da una condotta dispendiosa; l’approfittamento può desumersi dall’eccezionale vantaggiosità del prezzo, dai rapporti tra le parti e dalla consapevolezza della destinazione del prezzo a debiti urgenti.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 dicembre 2022, n. 36993: per l’approfittamento non è richiesta un’attività di sollecitazione, bastando che la conoscenza del bisogno abbia costituito la spinta a contrarre; il giudice che respinge la domanda per mancanza di prova non può omettere di pronunciarsi sulle istanze istruttorie volte a fornirla.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 16 settembre 2025, n. 25395: lo stato di bisogno non può presumersi dallo squilibrio delle prestazioni né dalla sola dipendenza economica da un unico committente, ma va specificamente provato da chi lo allega.
  • Cassazione civile, sez. II, 26 giugno 2013, n. 16184: la natura aleatoria, che esclude la rescissione, richiede un’incertezza originaria che investa l’intera prestazione; va esclusa nella vendita con corrispettivo misto quando la rendita vitalizia incida in misura modesta sul prezzo complessivo.
  • Cassazione civile, sez. II, 23 settembre 2016, n. 18752: la rescissione del preliminare non fatta valere entro l’anno può essere chiesta in via riconvenzionale nel giudizio di esecuzione specifica, perché lo squilibrio, potenziale nel preliminare, diviene attuale quando si chiede di concludere il definitivo alle stesse condizioni; la restituzione richiede domanda apposita.

Rapporti con altre norme

L’art. 1448 c.c. si affianca all’art. 1447 c.c. sulla rescissione per stato di pericolo e rinvia, per la divisione, agli artt. 763 e seguenti c.c. La disciplina comune è negli artt. 1449-1452 c.c.: prescrizione annuale, offerta di riduzione a equità, divieto di convalida, salvezza dei diritti dei terzi. Quando lo sfruttamento integra il reato di usura (art. 644 c.p.) o di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), la prescrizione segue il più lungo termine richiamato dall’art. 1449 c.c.; nel mutuo, gli interessi usurari sono colpiti dalla specifica sanzione dell’art. 1815, secondo comma, c.c. Diversi sono i rimedi dell’annullamento per vizi del consenso (art. 1427 c.c.) e della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), che riguarda squilibri successivi alla conclusione.