Art. 1448 c.c. Azione generale di rescissione per lesione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.
2. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.
3. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.
4. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.
5. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1448 c.c. disciplina l’azione generale di rescissione per lesione, il rimedio che consente di sciogliere il contratto quando una parte, spinta dal proprio stato di bisogno, abbia accettato uno scambio gravemente sproporzionato di cui l’altra abbia approfittato. Il codice non tutela in via generale l’equilibrio economico tra le prestazioni, rimesso alla libera valutazione delle parti; interviene solo quando lo squilibrio sia eccessivo e derivi dallo sfruttamento di una situazione di debolezza.
La norma combina quindi un elemento oggettivo, la lesione, con due elementi soggettivi, lo stato di bisogno e l’approfittamento, e si distingue dalla rescissione per stato di pericolo (art. 1447 c.c.), che riguarda il pericolo per la persona e non richiede una soglia di sproporzione. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
Il primo e il secondo comma fissano tre requisiti, che devono ricorrere simultaneamente:
Gli ultimi commi aggiungono tre regole. La lesione deve perdurare fino alla proposizione della domanda, sicché non è rescindibile il contratto il cui squilibrio sia nel frattempo venuto meno. Non sono rescindibili i contratti aleatori, nei quali l’incertezza dei vantaggi è insita nello scambio. Sono infine salve le norme speciali sulla rescissione della divisione (art. 763 c.c.), che prescinde dallo stato di bisogno e richiede una lesione oltre il quarto.
Profili applicativi
Il contenzioso riguarda soprattutto vendite immobiliari concluse da soggetti indebitati, spesso con acquirenti che conoscevano la loro situazione. Il valore di riferimento è quello che il bene avrebbe avuto in una normale contrattazione di mercato al tempo della stipula, tenendo conto di tutte le pattuizioni sul prezzo, comprese quelle accessorie. Per i contratti con corrispettivo in parte variabile, come la vendita con rendita vitalizia, la natura aleatoria va esclusa quando la componente incerta abbia un’incidenza modesta.
Lo stato di bisogno deve essere provato specificamente e non può essere desunto dalla sola sproporzione; deve inoltre trovarsi in rapporto di causa con la determinazione a contrarre. L’approfittamento non richiede un’attività volta a sollecitare il contratto, ma neppure coincide con la mera conoscenza del bisogno altrui: occorre che tale conoscenza sia stata la spinta psicologica a contrarre per trarne vantaggio. È esclusa, ad esempio, quando l’acquirente abbia inteso aiutare il venditore a estinguere i suoi debiti.
La mancanza di uno solo dei requisiti comporta il rigetto, senza necessità di indagare sugli altri. L’azione si prescrive in un anno (art. 1449 c.c.), la controparte può evitare la rescissione con l’offerta di riduzione a equità (art. 1450 c.c.) e le restituzioni richiedono una domanda specifica.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1448 c.c. si affianca all’art. 1447 c.c. sulla rescissione per stato di pericolo e rinvia, per la divisione, agli artt. 763 e seguenti c.c. La disciplina comune è negli artt. 1449-1452 c.c.: prescrizione annuale, offerta di riduzione a equità, divieto di convalida, salvezza dei diritti dei terzi. Quando lo sfruttamento integra il reato di usura (art. 644 c.p.) o di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.), la prescrizione segue il più lungo termine richiamato dall’art. 1449 c.c.; nel mutuo, gli interessi usurari sono colpiti dalla specifica sanzione dell’art. 1815, secondo comma, c.c. Diversi sono i rimedi dell’annullamento per vizi del consenso (art. 1427 c.c.) e della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), che riguarda squilibri successivi alla conclusione.