Art. 1313 c.c. Insolvenza di un condebitore in caso di rinunzia alla solidarietà

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nel caso di rinunzia del creditore alla solidarietà verso alcuno dei debitori, se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.