Art. 1293 c.c. Modalità varie dei singoli rapporti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.