Art. 1294 c.c. Solidarietà tra condebitori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.