Art. 1294 c.c. Solidarietà tra condebitori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
1. I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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