Art. 1298 c.c. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.

2. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.