Art. 1298 c.c. Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell’interesse esclusivo di alcuno di essi.
2. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.