Art. 1296 c.c. Scelta del creditore per il pagamento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il debitore ha la scelta di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi con domanda giudiziale.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.