Art. 1295 c.c. Divisibilità tra gli eredi

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Salvo patto contrario, l’obbligazione si divide tra gli eredi di uno dei condebitori o di uno dei creditori in solido, in proporzione delle rispettive quote.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.