Art. 1308 c.c. Costituzione in mora

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La costituzione in mora di uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri, salvo il disposto dell’art. 1310.

2. La costituzione in mora del debitore da parte di uno dei creditori in solido giova agli altri.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.