Art. 10 c.c. Abuso dell’immagine altrui
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 10 c.c. chiude il gruppo di norme del titolo I del libro primo dedicate ai diritti della personalità (artt. 5-10 c.c.) e tutela il diritto all’immagine, cioè l’interesse della persona a non vedere esposte, riprodotte o diffuse le proprie fattezze fuori dai casi consentiti o con pregiudizio della propria dignità. Si tratta di un diritto personalissimo, indisponibile e imprescrittibile, che si collega all’art. 2 Cost. e, sul piano sovranazionale, alla tutela della vita privata garantita dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La disposizione, rimasta invariata dal 1942, va letta insieme agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), che fissano la regola del consenso e le sue eccezioni, e alla disciplina sulla protezione dei dati personali, poiché l’immagine che rende identificabile una persona costituisce anche un dato personale.
Contenuto della disposizione
La norma individua due distinte ipotesi di abuso:
La tutela si estende all’immagine dei genitori, del coniuge e dei figli, che l’interessato può far valere direttamente. I rimedi sono due e cumulabili: l’inibitoria, con cui l’autorità giudiziaria ordina la cessazione dell’abuso, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., e il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.
Profili applicativi
Il contenzioso riguarda soprattutto l’uso di fotografie e filmati da parte di organi di informazione, l’impiego dell’immagine a fini pubblicitari e la pubblicazione sui social network. Tre questioni ricorrono con particolare frequenza.
La prima attiene al consenso: può essere espresso o tacito, ma vale nei limiti soggettivi e oggettivi per cui è stato dato; il consenso alla ripresa non equivale al consenso alla pubblicazione, e resta revocabile. La seconda riguarda il diritto di cronaca: l’interesse pubblico alla notizia non giustifica di per sé la diffusione del volto delle persone coinvolte, che deve essere essenziale all’informazione; la notorietà rileva solo se qualificata e connessa all’attività che l’ha generata. La terza concerne il danno: quello non patrimoniale non è mai presunto e va allegato e provato, anche per presunzioni (ampiezza della diffusione, reiterazione, contesto sociale); quello patrimoniale può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, cioè il compenso che l’interessato avrebbe presumibilmente chiesto per autorizzare la pubblicazione.
Errore frequente è ritenere sufficiente un contratto con un terzo: l’autorizzazione rilasciata a un soggetto non legittima soggetti diversi, e la cessione dei diritti di utilizzazione va provata per iscritto.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 10 c.c. integra gli artt. 6, 7 e 9 c.c. sulla tutela del nome e dello pseudonimo, con cui condivide la struttura del rimedio inibitorio e risarcitorio. Gli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 ne definiscono i casi di liceità, mentre l’art. 110 della stessa legge richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione. Il risarcimento si fonda sugli artt. 2043 e 2059 c.c.; la protezione dell’immagine come dato personale è affidata al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le regole speciali per l’attività giornalistica. Sul piano penale, la diffusione lesiva può integrare la diffamazione (art. 595 c.p.) o, per immagini sessualmente esplicite, la fattispecie dell’art. 612-ter c.p.