Art. 10 c.c. Abuso dell’immagine altrui

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 10 c.c. chiude il gruppo di norme del titolo I del libro primo dedicate ai diritti della personalità (artt. 5-10 c.c.) e tutela il diritto all’immagine, cioè l’interesse della persona a non vedere esposte, riprodotte o diffuse le proprie fattezze fuori dai casi consentiti o con pregiudizio della propria dignità. Si tratta di un diritto personalissimo, indisponibile e imprescrittibile, che si collega all’art. 2 Cost. e, sul piano sovranazionale, alla tutela della vita privata garantita dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

La disposizione, rimasta invariata dal 1942, va letta insieme agli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), che fissano la regola del consenso e le sue eccezioni, e alla disciplina sulla protezione dei dati personali, poiché l’immagine che rende identificabile una persona costituisce anche un dato personale.

Contenuto della disposizione

La norma individua due distinte ipotesi di abuso:

  • esposizione o pubblicazione fuori dei casi consentiti dalla legge: la regola, posta dall’art. 96 della legge n. 633 del 1941, è che il ritratto non possa essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso della persona; l’art. 97 lo esclude quando la riproduzione sia giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o sia collegata a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico;
  • esposizione o pubblicazione con pregiudizio al decoro o alla reputazione: anche quando vi sia il consenso o ricorra una delle eccezioni, la diffusione è illecita se lede l’onore, la reputazione o il decoro della persona ritratta.

La tutela si estende all’immagine dei genitori, del coniuge e dei figli, che l’interessato può far valere direttamente. I rimedi sono due e cumulabili: l’inibitoria, con cui l’autorità giudiziaria ordina la cessazione dell’abuso, anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., e il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Profili applicativi

Il contenzioso riguarda soprattutto l’uso di fotografie e filmati da parte di organi di informazione, l’impiego dell’immagine a fini pubblicitari e la pubblicazione sui social network. Tre questioni ricorrono con particolare frequenza.

La prima attiene al consenso: può essere espresso o tacito, ma vale nei limiti soggettivi e oggettivi per cui è stato dato; il consenso alla ripresa non equivale al consenso alla pubblicazione, e resta revocabile. La seconda riguarda il diritto di cronaca: l’interesse pubblico alla notizia non giustifica di per sé la diffusione del volto delle persone coinvolte, che deve essere essenziale all’informazione; la notorietà rileva solo se qualificata e connessa all’attività che l’ha generata. La terza concerne il danno: quello non patrimoniale non è mai presunto e va allegato e provato, anche per presunzioni (ampiezza della diffusione, reiterazione, contesto sociale); quello patrimoniale può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio del prezzo del consenso, cioè il compenso che l’interessato avrebbe presumibilmente chiesto per autorizzare la pubblicazione.

Errore frequente è ritenere sufficiente un contratto con un terzo: l’autorizzazione rilasciata a un soggetto non legittima soggetti diversi, e la cessione dei diritti di utilizzazione va provata per iscritto.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, 17 febbraio 2004, n. 3014: il consenso alla pubblicazione è un negozio unilaterale che ha per oggetto l’esercizio, non la titolarità, del diritto all’immagine; anche se inserito in un contratto ne resta autonomo, è revocabile e ha efficacia nei limiti di tempo, luogo, scopo e forme previsti o desumibili dal comportamento dell’interessato.
  • Cassazione civile, sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1748: la diffusione senza consenso è lecita solo se risponde a esigenze di pubblica informazione e mai per fini pubblicitari; il contratto autorizzativo con un soggetto non legittima i terzi e, in mancanza di prova di specifici danni, spetta in via equitativa il prezzo del consenso.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 7 agosto 2023, n. 24009: il consenso alla realizzazione del ritratto non implica quello alla sua esposizione; il diritto all’immagine prevale sul diritto d’autore del fotografo e la notorietà giustifica la riproduzione solo se la persona è ritratta nell’ambito dell’attività da cui la notorietà deriva.
  • Cassazione civile, sez. I, 29 settembre 2006, n. 21172: la pubblicazione è abusiva non solo in difetto di consenso o delle circostanze di legge, ma anche quando, pur in loro presenza, rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 30 gennaio 2023, n. 2685: la divulgazione di una notizia di interesse pubblico, comprensiva delle generalità dei protagonisti, va distinta dalla diffusione delle loro fattezze, illecita se non essenziale all’informazione; una notorietà solo settoriale non basta a escludere il consenso.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 25 gennaio 2023, n. 2304: l’immagine collegata a eventi svoltisi in pubblico e a temi di interesse generale può essere diffusa senza consenso nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, e il risarcimento sorge solo se ne deriva pregiudizio all’onore o alla reputazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 gennaio 2026, n. 1169: il danno non patrimoniale non è in re ipsa, mentre quello patrimoniale, liquidabile secondo il prezzo del consenso, non richiede che l’autore persegua finalità commerciali in senso stretto, bastando che abbia sfruttato l’immagine per conseguire un’utilità, anche solo in termini di visibilità.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 12 aprile 2022, n. 11768: il prezzo del consenso non è dovuto automaticamente, potendo essere escluso quando, per la natura della trasmissione, la brevità della diffusione e la scarsa notorietà del soggetto, non vi sia sfruttamento economico dell’immagine.

Rapporti con altre norme

L’art. 10 c.c. integra gli artt. 6, 7 e 9 c.c. sulla tutela del nome e dello pseudonimo, con cui condivide la struttura del rimedio inibitorio e risarcitorio. Gli artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 ne definiscono i casi di liceità, mentre l’art. 110 della stessa legge richiede la prova scritta della trasmissione dei diritti di utilizzazione. Il risarcimento si fonda sugli artt. 2043 e 2059 c.c.; la protezione dell’immagine come dato personale è affidata al Regolamento (UE) 2016/679 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, con le regole speciali per l’attività giornalistica. Sul piano penale, la diffusione lesiva può integrare la diffamazione (art. 595 c.p.) o, per immagini sessualmente esplicite, la fattispecie dell’art. 612-ter c.p.