Art. 9 c.c. Tutela dello pseudonimo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’art. 7.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.