Art. 6 c.c. Diritto al nome
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.
2. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.
3. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.