Art. 6 c.c. Diritto al nome

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito.

2. Nel nome si comprendono il prenome e il cognome.

3. Non sono ammessi cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le formalità dalla legge indicati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.