Art. 7 c.c. Tutela del diritto al nome

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.

2. L’autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.