Art. 11 c.c. Persone giuridiche pubbliche

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le provincie e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.