Art. 1 c.c. Capacità giuridica

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita.

2. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita.

Il D.Lgs. luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287 ha confermato l’abrogazione del presente comma.

Testo in vigore dal 10 novembre 1944

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1 c.c. apre il libro primo, dedicato alle persone e alla famiglia, e fissa il momento in cui l’essere umano diventa soggetto di diritto. La capacità giuridica è l’attitudine a essere titolare di diritti e di obblighi: va tenuta distinta dalla capacità di agire, cioè dall’idoneità a compiere validamente atti giuridici, che si acquista con la maggiore età (art. 2 c.c.). La capacità giuridica spetta a ogni persona fisica per il solo fatto della nascita e si perde soltanto con la morte.

La norma originaria contava un terzo comma, che ammetteva limitazioni della capacità giuridica derivanti dall’appartenenza a determinate razze, stabilite da leggi speciali. Quel comma è stato abrogato nel 1944, abrogazione confermata dal d.lgs.lgt. 14 settembre 1944, n. 287. Oggi la regola va letta alla luce degli artt. 2, 3 e 22 Cost., che garantiscono i diritti inviolabili e vietano di privare chiunque, per motivi politici, della capacità giuridica.

Contenuto della disposizione

Il primo comma individua nella nascita il fatto costitutivo della capacità giuridica. È sufficiente che il nato sia venuto alla luce vivo, anche per un solo istante: l’ordinamento italiano non richiede la vitalità, cioè l’attitudine a sopravvivere. Ne discende che il nato vivo, anche se muore subito dopo, acquista e trasmette diritti, con conseguenze rilevanti soprattutto in materia successoria.

Il secondo comma riguarda il concepito, ossia l’essere umano già esistente nel grembo materno ma non ancora nato. La legge gli riconosce singoli diritti, subordinandoli però all’evento della nascita. Si tratta di ipotesi tipiche, tra cui:

  • la capacità di succedere per causa di morte (art. 462 c.c.), estesa anche ai figli non ancora concepiti di una persona determinata vivente al tempo dell’apertura della successione;
  • la capacità di ricevere per donazione (art. 784 c.c.);
  • la possibilità di essere riconosciuto come figlio dal genitore (art. 254 c.c.).

Fino alla nascita questi diritti restano sospesi; se la nascita non avviene, le attribuzioni restano prive di effetto. La natura di questa anticipazione di tutela è discussa in dottrina, che vi ha visto ora una soggettività attenuata, ora una capacità provvisoria, ora una semplice protezione di interessi destinati a consolidarsi con la nascita.

Profili applicativi

Il terreno su cui la norma è stata più sollecitata è quello della responsabilità civile per fatti avvenuti durante la gestazione. Due ipotesi si presentano con frequenza: la morte del padre, per fatto illecito di un terzo, prima della nascita del figlio; le lesioni o malformazioni cagionate al feto da condotte colpose, tipicamente sanitarie. La giurisprudenza riconosce in entrambi i casi il diritto del nato al risarcimento, collocando il sorgere del credito al momento della nascita, quando il pregiudizio si manifesta in capo a un soggetto ormai capace.

Diverso è il caso della cosiddetta nascita indesiderata, in cui il medico ometta di diagnosticare malformazioni non da lui cagionate, privando la madre della possibilità di interrompere la gravidanza nei limiti della legge 22 maggio 1978, n. 194. Qui il diritto al risarcimento spetta ai genitori, mentre il nato non può far valere come danno la propria esistenza in condizioni di disabilità. Errore ricorrente negli atti introduttivi è proprio la sovrapposizione delle due figure: occorre distinguere tra il danno alla salute causato dalla condotta medica e la mera omessa informazione su una patologia di origine naturale.

Sul piano probatorio, chi agisce per il nato deve dimostrare il nesso causale tra la condotta anteriore alla nascita e il pregiudizio successivamente manifestatosi; nelle azioni dei genitori per nascita indesiderata grava sulla gestante la prova dei presupposti per l’interruzione della gravidanza e della volontà di avvalersene.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 dicembre 2015, n. 25767: il nato con malformazioni non diagnosticate non è legittimato ad agire contro il medico che non abbia informato la madre, perché l’ordinamento non riconosce un diritto a non nascere e la vita, anche segnata dalla disabilità, non può essere comparata con la non vita come se fosse un danno; la prova dei presupposti dell’interruzione della gravidanza grava sulla gestante, ma può essere fornita anche per presunzioni.
  • Cassazione civile, sez. III, 3 maggio 2011, n. 9700: il figlio nato dopo la morte del padre, avvenuta durante la gestazione per fatto illecito di un terzo, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da perdita del rapporto parentale; non occorre attribuire soggettività al concepito, poiché il credito sorge con la nascita, quando si verifica la lesione del rapporto con il genitore.
  • Cassazione civile, sez. III, 10 marzo 2014, n. 5509: ribadisce che la circostanza che al momento dell’illecito il danneggiato fosse soltanto concepito non preclude il risarcimento del danno da perdita del padre.
  • Cassazione civile, sez. III, 11 maggio 2009, n. 10741: il concepito, pur privo di piena capacità giuridica, è titolare di interessi personali protetti, tra cui il diritto a nascere sano, azionabili dopo la nascita; il nato con malformazioni causate da farmaci colposamente somministrati alla madre può quindi chiedere il risarcimento al medico, e il contratto di assistenza alla gestante produce effetti protettivi anche verso il nascituro e il padre.
  • Cassazione penale, sez. IV, 13 novembre 2000, n. 11625: il nascituro concepito al momento del fatto illecito e poi nato è titolare dell’azione risarcitoria e può costituirsi parte civile, poiché l’art. 2043 c.c. non esige contemporaneità tra condotta e danno; il diritto resta subordinato alla nascita.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 febbraio 2025, n. 3502: in caso di omessa diagnosi prenatale il nato disabile non può chiedere il risarcimento della propria condizione, neppure prospettandola come inserimento in un ambiente familiare impreparato, trattandosi di una riformulazione del negato diritto a non nascere se non sano.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 ottobre 2025, n. 26826: la perdita del feto imputabile a omissioni e ritardi dei sanitari genera in capo ai genitori un danno assimilabile a quello da perdita del rapporto parentale, da liquidare secondo le tabelle milanesi adattate alle peculiarità del caso.

Rapporti con altre norme

L’art. 2 c.c. disciplina la capacità di agire e completa il quadro della soggettività delle persone fisiche; gli artt. 4 e seguenti c.c. regolano la commorienza e l’assenza, cioè le vicende che incidono sulla prova della morte. I diritti riconosciuti al concepito trovano disciplina negli artt. 462, 643 e 784 c.c. (successione, amministrazione dei beni devoluti al nascituro, donazione) e nell’art. 254 c.c. per il riconoscimento. La legge 19 febbraio 2004, n. 40, sulla procreazione medicalmente assistita, e la legge n. 194 del 1978 completano la tutela della vita prenatale. Sul piano risarcitorio la norma si coordina con gli artt. 2043 e 2059 c.c., mentre per le persone giuridiche la soggettività segue le regole proprie degli enti (artt. 11 e seguenti c.c.).