Art. 8 c.c. Tutela del nome per ragioni familiari
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nel caso previsto dall’articolo precedente, l’azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d’essere protette.