Art. 66-septies Codice Assicurazioni Riassicurazione finite

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

01. L’impresa che stipula contratti di riassicurazione finite o esercita attività di riassicurazione finite adotta adeguati processi e procedure di reportistica ed è in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività.

1. L’IVASS, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l’esercizio dell’attività di riassicurazione finite nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea e vigila sul rispetto delle condizioni e disposizioni di cui al presente articolo.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.