Art. 64-bis Codice Assicurazioni Principi in materia di investimenti
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37-ter.
1. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 37-ter.
Testo in vigore dal 30 giugno 2015
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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