Art. 66-quater Codice Assicurazioni Requisiti Patrimoniali di Solvibilità

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo IV-bis, Sezione I, Sezione II e Sezione III, ed all’articolo 47-bis.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Note di aggiornamento

Aggiornamento (22)

Il Provvedimento 14 settembre 2010, (in G.U. 24/09/2010, n. 224), ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “L’importo minimo della quota di garanzia dell’impresa di riassicurazione fissato dall’art. 66 sexies, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, in euro 3.000.000 è aumentato a euro 3.200.000, al fine di tener conto delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente Provvedimento entrano in vigore a decorrere dal bilancio dell’esercizio 2010”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.