Art. 67 Codice Assicurazioni Attività in regime di stabilimento
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. L’IVASS determina, con regolamento, le disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di uno Stato terzo, nel rispetto dei principi generali di cui al Capo I del presente Titolo nonché le disposizioni alle stesse applicabili in materia di registri, bilancio e scritture contabili di cui al Titolo VIII.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo e ivi autorizzate all’esercizio congiunto dell’assicurazione e della riassicurazione, che chiedono di esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione.