Art. 65 Codice Assicurazioni Attivi a copertura delle riserve tecniche

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. Le riserve tecniche di cui all’articolo 64 sono coperte con attivi di proprietà dell’impresa in conformità dell’articolo 38 e dell’articolo 41.

1-bis. L’impresa di riassicurazione investe gli attivi a copertura delle riserve tecniche in modo adeguato alla natura degli impegni e alla durata delle passività derivanti dalla riassicurazione e dalla retrocessione.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.