Art. 66-bis Codice Assicurazioni Fondi propri
Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209
1. All’impresa di riassicurazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44-ter, 44-quater, 44-quinquies, 44-septies, 44-octies, 44-decies, nonché alle relative misure di attuazione adottate dalla Commissione europea per la classificazione e l’ammissibilità dei fondi propri.