Art. 64 Codice Assicurazioni Riserve tecniche

Codice delle assicurazioni private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209

1. L’impresa di riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l’insieme delle sue attività nel rispetto delle disposizioni del Capo II, Titolo III.

2. L’ammontare delle riserve tecniche è calcolato in conformità del Titolo III, Capo II.

Testo in vigore dal 30 giugno 2015

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.