Art. 166 T.U. Riscossione Secondo incanto
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 69 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Nel secondo incanto, salvo quanto previsto dall’articolo 539 del codice di procedura civile, i beni sono venduti al miglior offerente a un prezzo non inferiore alla metà del prezzo base del primo incanto.