Art. 160 T.U. Riscossione Astensione dal pignoramento
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 155, comma 3, in virtdi titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.