Art. 160 T.U. Riscossione Astensione dal pignoramento

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. L’ufficiale della riscossione deve astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento quando è dimostrato che i beni appartengano a persona diversa dal debitore iscritto a ruolo, dai coobbligati o dai soggetti indicati dall’articolo 155, comma 3, in virtdi titolo avente data anteriore all’anno cui si riferisce l’entrata iscritta a ruolo. Tale dimostrazione può essere offerta soltanto mediante esibizione di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero di sentenza passata in giudicato pronunciata su domanda proposta prima di detto anno.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.