Art. 162 T.U. Riscossione Notifica del verbale di pignoramento

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 65 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Il verbale di pignoramento è notificato al debitore.

2. La notificazione, se al pignoramento assiste il debitore o un suo rappresentante, è eseguita mediante consegna allo stesso di una copia del verbale.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.