Art. 165 T.U. Riscossione Prezzo base del primo incanto

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 68 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Se il valore dei beni pignorati non risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base del primo incanto è determinato dal valore a essi attribuito nel verbale di pignoramento.

2. Tuttavia, quando l’agente della riscossione lo richiede, e in ogni caso per gli oggetti preziosi, il prezzo base è stabilito da uno stimatore designato dal giudice dell’esecuzione. Nello stesso modo si provvede, sentito l’agente della riscossione, se vi è richiesta del debitore e la nomina dello stimatore risulti opportuna in rapporto alle particolari caratteristiche dei beni pignorati.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.