Art. 161 T.U. Riscossione Custodia dei beni pignorati
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 64 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 520, primo comma, del codice di procedura civile e dall’articolo 167, la custodia dei beni mobili pignorati è affidata allo stesso debitore o a un terzo. L’agente della riscossione non può essere nominato custode.
2. L’agente della riscossione può in ogni tempo disporre la sostituzione del custode.
3. In mancanza di persone idonee all’affidamento della custodia, i beni pignorati sono presi in consegna dal comune.