Art. 136 T.U. Riscossione Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie
Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33
(articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)
1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.
2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell’articolo 154, comma 1, e le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso è notificato all’ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.
3. A esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 157.