Art. 136 T.U. Riscossione Garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle corti di giustizia tributarie

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 29 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Per le entrate non tributarie il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi.

2. Alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione dell’articolo 154, comma 1, e le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il ricorso è notificato all’ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.

3. A esecuzione iniziata il giudice può sospendere la riscossione solo in presenza dei presupposti di cui all’articolo 157.

Testo in vigore dal 20 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.