Art. 127 T.U. Riscossione Ambito di applicazione dell’articolo 108

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 20-bis decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Può essere effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all’articolo 108 il pagamento di tutte le entrate iscritte a ruolo dall’Agenzia delle entrate nonché dagli altri enti titolari del credito che si avvalgono dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.