Art. 123 T.U. Riscossione Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare.

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Per le entrate diverse da quelle di cui all’articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo può essere elevato con il regolamento previsto dall’articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l’esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d’imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all’unità di euro.
In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.

Testo in vigore dal 20 dicembre 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.