Art. 125 T.U. Riscossione Disposizioni applicabili alle sole imposte sui redditi

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 19 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni previste dagli articoli 75, 76, 77, 83, 86, 113, 114, 115 e 116 si applicano alle sole imposte sui redditi.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.