Art. 133 T.U. Riscossione Rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi

Testo unico versamenti e riscossione – D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33

(articolo 26 decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46)

1. Le disposizioni dell’articolo 105, si applicano alle entrate iscritte a ruolo dalle amministrazioni statali, dalle agenzie istituite dallo Stato, dalle autorità amministrative indipendenti e dagli enti pubblici previdenziali, fermo restando quanto previsto dalle norme speciali in materia di rateizzazione delle pene pecuniarie dall’articolo 236, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dall’articolo 97, comma 3, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì alle restanti entrate iscritte a ruolo, salvo diversa determinazione dell’ente creditore, da comunicare all’agente della riscossione competente in ragione della sede legale dello stesso ente; tale determinazione produce effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.

3. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese.

Testo in vigore dal 27 marzo 2025

Testo verificato su Normattiva il 15 ottobre 2026.