Art. 24 T.U. Valutario Prescrizione delle sanzioni
Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148
1. Il diritto dello Stato alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e alla confisca dei beni oggetto delle violazioni valutarie si prescrive, salvo interruzione o sospensione, in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione o è cessata l’attività diretta a commetterla nell’ipotesi di tentativo.
Se la violazione si realizza attraverso una condotta permanente, la prescrizione decorre dal giorno di cessazione della permanenza.