Art. 18 T.U. Valutario Sospensione delle quotazioni delle valute di conto valutario

Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148

1. Il Ministro del tesoro può disporre, per esigenze di politica economica o monetaria, la temporanea sospensione della quotazione contro lire di una o più valute di conto valutario. La temporanea sospensione può altresì essere disposta allo scopo di prevenire o limitare disfunzioni sul mercato dei cambi; il provvedimento è adottato dal Ministro del tesoro che, per i casi di urgente necessità, può conferire apposita delega alla Banca d’Italia.

2. Il Ministro del tesoro stabilisce le modalità per la rilevazione delle quotazioni in tutti i casi di sospensione delle negoziazioni di borsa.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 hanno efficacia immediata, indipendentemente dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1989

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.