Art. 21 T.U. Valutario

Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148

Articolo abrogato dal D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 1° gennaio 2009

Note di aggiornamento

Aggiornamento (10)

Il D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195 ha disposto (con l’art. 14, comma 3) che “Per le violazioni dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, già accertate alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148”.

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.