Art. 20 T.U. Valutario Verifiche sulle operazioni con l’estero, valutarie e in cambi

Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148

1. La Banca d’Italia e le banche abilitate verificano la regolarità delle operazioni con l’estero, valutarie e in cambi nelle quali intervengono, sospendono quelle per le quali possono darsi ragioni di irregolarità e ne comunicano i motivi agli interessati; ne danno altresì contestuale comunicazione all’Ufficio italiano dei cambi per i chiarimenti o i provvedimenti di competenza. Compete altresì all’Ufficio italiano dei cambi la valutazione e definizioni degli eventuali casi e controversi relativi ai trasferimenti di cui all’articolo 12.

2. Il Ministro del commercio con l’estero può disporre, con decreto, per categorie di operazioni, che le verifiche di cui al comma 1 avvengano per campione. Gli interessati devono in ogni caso dichiarare la conformità delle operazioni alle norme valutarie.

3. Per il trasferimento all’estero di redditi da investimento di capitale, sono stabilite, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del commercio del l’estero, modalità e categorie di operazioni per le quali i non residenti sono tenuti ad esibire documentazione idonea a comprovare o garantire l’assolvimento degli eventuali obblighi tributari.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1989

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.