Art. 23 T.U. Valutario Criteri di determinazione delle sanzioni
Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148
1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l’hanno determinata, della personalità dell’autore e delle sue condizioni economiche, dell’eventuale recidiva, dell’opera svolta dall’autore per l’eliminazione o l’attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Comma abrogato dalla L. 7 novembre 2000, n. 326.
3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.
4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all’autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.