Art. 23 T.U. Valutario Criteri di determinazione delle sanzioni

Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148

1. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, la sanzione amministrativa pecuniaria, tenendo conto della gravità della violazione, della natura dolosa o colposa della condotta illecita, dei motivi che l’hanno determinata, della personalità dell’autore e delle sue condizioni economiche, dell’eventuale recidiva, dell’opera svolta dall’autore per l’eliminazione o l’attenuazione degli effetti provocati dalla condotta illecita. Si applicano gli articoli da 2 a 9, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Comma abrogato dalla L. 7 novembre 2000, n. 326.

3. Il valore della valuta, dei beni e diritti è computato con riferimento alla data della violazione.

4. Il Ministro del tesoro, quando gli elementi di valutazione di cui al comma 1 giustificano la riduzione delle sanzioni pecuniarie prescritte, può infliggere all’autore il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria non eccedente il 25 per cento del valore della sanzione applicabile.

Testo in vigore dal 26 novembre 2000

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.